I diritti degli studenti

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Conoscere la legge italiana per difendersi meglio

Diverse leggi dello Stato, tutelano i diritti degli studenti, diritti che vengono calpestati ed ignorati quotidianamente. Rivendicare i diritti che leggerete, prima che un atto di protesta, è richiedere il rispetto della legge.

Si farà riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (in corsivo gli estratti dalla normativa).

Articolo 12

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Articolo 14, comma 2

L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

Diritto significa che l’assemblea non può essere negata, così come convocazione indica che l’assemblea non è una concessione che il preside possa dare o meno: essa va notificata al preside, con data e ordine del giorno ed in tempo utile, ed egli può rinviarla (a data ragionevole) per motivi di forza maggiore, od intervenire durante lo svolgimento “in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea” (art. 44), ma non può assolutamente impedirne lo svolgimento.

Parimenti, nemmeno le ore dell’assemblea di classe sono delle richieste: la legge prevede che la firma dei docenti sia per presa visione, l’unico vincolo è il divieto di convocarla sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico (art. 13, comma 6).

L’ordine del giorno delle assemblee di classe e di quelle d’istituto non può essere contestato, alterato o emendato in alcun modo da docenti o dal dirigente scolastico.

Inoltre alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto (art. 13, comma 6)

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore (art. 13, comma 6).

Le assemblee di classe e d’istituto possono essere convocate tutti i mesi (settembre compreso) escluso l’ultimo (art. 13, comma 8).

Si farà riferimento allo Statuto degli studenti e delle studentesse, che è un Decreto del Presidente della Repubblica (n. 249 del 24 giugno 1998) ed in quanto tale legge dello Stato.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (Art. 4, comma 3)

Qui ci siamo limitati ad esporre alcuni punti nodali, ma esistono molte altre leggi riguardo i diritti degli studenti e che determinano con precisione in che termini debba concepirsi la scuola e l’insegnamento. Per informazioni contattate il Movimento degli Studenti in Lotta.

 

E-mail: studentiinlotta.bl@gmail.com

Sito internet: http://silbl.wordpress.com/

 

~ di silbl su 1 Gennaio 2008.

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